Segnalazioni di condotte illecite (Whistleblowing)

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente.

In particolare, l’art. 1 comma 51 della legge 190/2012, ha introdotto l’art. 54 bis al D.lgs. 165/2001, introducendo un sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Inizialmente la previsione in oggetto si rivolgeva esclusivamente ai dipendenti pubblici.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta nella materia con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, con la quale ha raccomandato che l’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 vengano estese anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché agli enti pubblici economici., auspicando che, in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, l’adozione di misure di tutela analoghe a quelle previste nelle Linee guida.

Successivamente è stata introdotta la legge 30 novembre 2017, n. 179, avente ad oggetto “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che ha apportato significative innovazioni in tema di c.d. “Whistleblowing”. La norma stabilisce, in primis che, ai fini della disciplina in questione, per dipendente pubblico si intende, tra l’altro, anche il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. È previsto inoltre che, colui il quale, nell’interesse della Pubblica Amministrazione, segnali al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ente, all’ANAC, ovvero all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, condotte illecite delle quali lo stesso sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria. La disposizione introdotta ha escluso, altresì, che il dipendente possa essere trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa determinata dalla segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro del segnalante.

Anche INPS SERVIZI, quale società in house di INPS, ha adottato un Regolamento per la gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità, approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 23 febbraio 2021, dove è previsto che le denunce possano pervenire, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, attraverso l’invio di un apposito modello di segnalazione o mediante l’applicazione informatica “Whistleblower” che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per il RPCT, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il Segnalante.

I dati del segnalante saranno trattati secondo quanto previsto nell’informativa sul trattamento dei dati allegata al Regolamento

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Pessimo20%